Art. 42.
                         Agenti di vigilanza
 
   1.  La  vigilanza  sull'esercizio  della pesca nelle acque interne
pubbliche e in quelle private e sul  commercio  dei  prodotti  ittici
viene  esercitata  dal  Corpo  forestale  dello  Stato,  dagli agenti
giurati delle amministrazioni provinciali,  da  dipendenti  regionali
espressamente  incaricati  dal  Presidente  della  Giunta  regionale,
nonche' dalle guardie giurate di cui ai successivi commi.
   2. I comuni, le associazioni e chiunque ne abbia interesse possono
nominare, e mantenere a proprie spese, guardie giurate per concorrere
alla vigilanza in materia di pesca sia sulle acque pubbliche  che  su
quelle private.
   3.  Le  guardie  giurate  addette  a  concorrere alla vigilanza in
materia  di  pesca  devono  conseguire  un  giudizio  di   idoneita',
rilasciato  da  un'apposita  commissione  istituita  presso  ciascuna
amministrazione provinciale.
   4. La commissione,  nominata  con  decreto  del  presidente  della
giunta provinciale, e' composta:
    1) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da assessore
provinciale competente che la presiede;
    2)  da un funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura,
foreste, caccia e pesca;
    3) da un funzionario  dell'amministrazione  provinciale,  ufficio
pesca;
    4)  dal  dirigente  dello  stabilimento ittiogenico di Roma o suo
delegato.
   5.  Al  fine  della  qualificazione  degli  agenti  addetti   alla
sorveglianza  sulla  pesca  la  Regione  promuove e finanzia corsi di
aggiornamento e formazione professionale  presso  le  amministrazioni
provinciali.