Art. 43.
                       Sanzioni amministrative
 
   1.  Per  la  violazione  delle  disposizioni della presente legge,
fatte salve le sanzioni di carattere  penale  e  tributario  previste
dalle  leggi  vigenti  e  salvo quanto previsto dall'articolo 9 della
legge 24 novembre 1981, n. 689,  si  applicano  le  sanzioni  di  cui
all'allegata tabella.
   2.   L'ammontare  della  somma  dovuta  per  la  violazione  viene
determinata secondo le gravita' dell'illecito,  l'entita'  del  danno
arrecato  all'ittiofauna  e  all'ambiente,  l'eta'  del  trasgressore
nonche' l'eventuale recidiva.
   3. Nei casi previsti nei precedenti articoli 9 e 10 il  presidente
dell'amministrazione   provinciale   di  residenza  del  trasgressore
dispone la sospensione e la revoca della  licenza  di  pesca  con  le
modalita' di cui agli stessi articoli.
   4.  Le  reti  e  gli  attrezzi  non  consentiti e non bollati sono
soggetti a sequestro cautelativo e custodia presso le amministrazioni
provinciali  e  resi  al  pagamento  delle  sanzioni  previste  dalla
presente legge.
   5.  Sono altresi' sequestrati i prodotti della pesca oggetto della
violazione. Se fra le cose  sequestrate  si  trovano  prodotti  della
pesca   vivi   o   morti,   gli   agenti  consegnano  detti  prodotti
all'amministrazione provinciale che provvede a seminare, in localita'
adatte, i prodotti ancora vivi e  a  vendere  i  prodotti  morti.  In
quest'ultimo  caso  il  prezzo  ricavato  sara'  a disposizione della
persona  a  cui  e'   contestata   l'infrazione   ove   si   accerti,
successivamente,   che  l'illecito  non  sussiste;  se  al  contrario
sussiste, l'importo relativo deve essere trattenuto  dalla  provincia
stessa. Le somme in tal modo introitate, saranno impiegate a scopi di
protezione e ripopolamento della fauna ittica.
   6.  Quando i prodotti della pesca siano sequestrati vivi e indenni
sul luogo in cui sono stati prelevati, devono essere rimessi in acqua
con cura, slamati, provvedendo, se del caso, al taglio della lenza.
   7.  Chiunque  rifiuti  di  esibire  la  licenza  di pesca o oppone
resistenza ad agenti in servizio di vigilanza e' soggetto,  oltreche'
alla  sanzione  prevista nella tabella allegata al presente articolo,
al ritiro della stessa per  un  periodo  di  anni  uno.  In  caso  di
reiterazione  della  infrazione il periodo di ritiro della licenza e'
elevato ad anni cinque.
   8. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza
di pesca,  non  e'  soggetto  ad  alcuna  sanzione  purche'  provveda
all'esibizione  della  stessa  alla  provincia competente entro dieci
giorni dalla data della richiesta di esibizione.
   9. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, fatta
esclusione dell'infrazione di cui al punto 16 dell'allegata  tabella,
il  trasgressore e gli eventuali responsabili in solido sono ammessi,
entro sessanta  giorni  dalla  consegna  o  dalla  notificazione  del
processo   verbale   di   accertamento,  al  pagamento,  con  effetto
liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma pari  ad  un  terzo
dell'ammontare massimo della sanzione prevista.
   (Omissis).