Art. 44.
        Modifiche della tariffa delle tasse sulle concessioni
               ed utilizzazione dei proventi regionali
 
   1.  Il  n. 18 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio
1980,  n.  30,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   e'
sostituito dal seguente:
   (Omissis).
   2.  Il  n. 19 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio
1980,  n.  30,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   e'
soppresso.
   3.  Le  entrate  derivanti  dal  gettito delle tasse e soprattasse
sulle concessioni regionali per  licenze  di  pesca,  da  canoni  per
concessioni   di   piscicoltura   e   le   somme  riscosse  ai  sensi
dell'articolo 43 sono utilizzate prioritariamente dalla  Regione  per
il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge.
   4.  La  Regione  trattiene  al  massimo  il  50 per cento di dette
entrate per attuare interventi di protezione  dell'ambiente,  per  il
finanziamento  dell'attivita'  di  studio,  ricerca e sperimentazione
svolta  istituzionalmente  tramite  lo  stabilimento  ittiogenico   e
l'istituto zooprofilattico o altri soggetti, per attuare interventi a
favore  dei  pescatori  professionali e di sviluppo dell'acquacoltura
nonche'   per   gli   oneri   di   carattere    generale    derivanti
dall'applicazione  della presente legge. La Regione riserva una quota
delle entrate ad essa spettanti in favore di iniziative  promozionali
da  parte  delle  organizzazioni  professionali dei pescatori e delle
associazioni o  federazione  dei  pescatori  dilettanti  o  sportivi,
effettivamente  presenti  ed  operanti  nella  Regione, sulla base di
programmi presentati dalle stesse ed approvati dalla Giunta regionale
su proposta dell'assessorato regionale all'agricoltura, previo parere
della commissione consultiva regionale di cui al precedente  articolo
4.
   5. La Regione Lazio suddivide, tra le amministrazioni provinciali,
la  restante  quota  delle  entrate di cui al precedente terzo comma,
tenendo conto della superficie  degli  specchi  d'acqua,  del  numero
della  lunghezza  dei corsi d'acqua, del numero dei pescatori di ogni
provincia e dei costi dei ripopolamenti e della vigilanza.
   6.  Le amministrazioni provinciali utilizzano i contributi erogati
dalla Regione per far fronte alle spese derivanti dalle funzioni del-
egate, per attuare i  programmi  di  ripopolamento,  per  un'adeguata
vigilanza  ai  fini  di una piu' efficace tutela dell'ittiofauna, una
piu' diffusa informazione ed educazione dei pescatori.
   7. Le amministrazioni provinciali sono tenute a fornire ogni  anno
all'assessorato  regionale  all'agricoltura, foreste, caccia e pesca,
una relazione sullo svolgimento delle funzioni delegate corredate  di
rendiconto  economico-finanziario  ai  sensi  dell'articolo  12 della
legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.