Art. 46.
                       Esercizio della delega
 
   1. Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni  delegate  con  la
presente  legge,  gli enti delegatari determinano, con atto motivato,
la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi.
   2. Tale deliberazione  dovra'  essere  tempestivamente  comunicata
alla   Regione,  che  ne  curera'  la  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale regionale.
   3. Le amministrazioni provinciali, nell'esercizio  delle  funzioni
ad  esse  delegate  con  la  presente  legge, possono avvalersi dello
stabilimento ittiogenico, dell'istituto zooprofilattico  sperimentale
per il Lazio e
la  Toscana  nonche'  delle  strutture dell'amministrazione regionale
decentrata.
   4. In caso di inerzia degli enti delegatari, la  Giunta  regionale
puo'  invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine, decorso
il quale al compimento del  singolo  atto  provvede  direttamente  la
Giunta stessa.
   5. In caso di persistente inerzia o grave violazione delle leggi o
delle   direttive  regionali,  la  Regione  puo'  disporre  con  atto
legislativo la revoca delle funzioni  delegate  nei  confronti  della
singola  amministrazione  provinciale ai sensi dell'articolo 14 della
legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.
   6. Le province, nell'emissione dei loro atti in applicazione della
presente legge debbono fare espressa menzione  della  delega  di  cui
sono destinatarie.
   7.  La Regione e le province sono tenute a fornire reciprocamente,
informazione, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento
delle rispettive funzioni.