Art. 48.
           Norme transitorie per gli attrezzi della pesca
 
   1. Fino a quando  non  sara'  approvato  l'elenco  degli  attrezzi
consentiti  previsto  al precedente articolo 11, la pesca puo' essere
esercitata mediante gli attrezzi consentiti in  base  alla  normativa
preesistente alla presente legge.
   2.  La  disposizione transitoria di cui al precedente comma non si
applica alla pesca nelle acque di bonifica, disciplinata dalle  norme
di cui al titolo IV della presente legge.