Art. 49.
               Dichiarazione delle derivazioni d'acqua
                  in godimento al 31 dicembre 1988
 
   1. Gli uffici competenti a decidere sull'utilizzazione delle acque
pubbliche  sono  tenuti  a  comunicare alle province territorialmente
competenti l'elenco delle utenze di derivazione in essere  alla  data
del  31 dicembre 1988 per consentire di verificare l'osservanza delle
norme disciplinari di cui al terzo comma del precedente articolo 21.