Art. 5.
                 Commissioni consultive provinciali
 
   1.  Presso  ogni  provincia  viene   istituita   una   commissione
consultiva  provinciale  per la pesca nella acque interne della quale
si  avvale  l'amministrazione   provinciale,   nell'esercizio   delle
funzioni  amministrative  proprie  o  ad  essa delegate in materia di
pesca, in  sostituzione  della  commissione  provinciale  di  cui  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4  maggio  1958, n. 797,
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  2  settembre
1960, n. 1349.
   2.  La commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque
interne e' nominata con provvedimento  del  presidente  della  giunta
provinciale  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge ed e' composta da:
    1) il presidente della giunta provinciale o suo delegato  che  la
presiede;
    2)    un    esperto   dell'ufficio   pesca   dell'amministrazione
provinciale;
    3) il dirigente  del  settore  decentrato  agricoltura,  foreste,
caccia e pesca, o suo delegato;
    4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma;
    5)   un  rappresentante  della  Camera  di  commercio  industria,
artigianato e agricoltura;
    6) tre rappresentanti dei pescatori di  mestiere  operanti  nella
provincia  designati  dalle associazioni regionali riconosciute dalle
cooperative;
    7) due rappresentanti della federazione italiana  pesca  sportiva
(FIPS)  e  due  rappresentanti  delle altre associazioni riconosciute
operanti a livello regionale;
    8) il coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato, o
suo delegato;
    9)  il  dirigente  del  settore  opere  e  lavori  pubblici o suo
delegato;
    10)  un  rappresentante  designato  dalla  federazione  sindacale
unitaria provinciale;
    11) un rappresentante designato dalle comunita' montane;
    12)    un    rappresentante    dei    produttori    del   settore
dell'acquacoltura, ove esistano.
   3. Funge da segretario un funzionario provinciale  nominato  dalla
commissione  nella  prima  riunione  su proposta del presidente della
giunta provinciale.
   4. La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi  componenti
possono essere riconfermati.
   5.  Per  le modalita' di convocazione, la validita' delle sedute e
delle deliberazioni si  applicano  le  norme  di  cui  al  precedente
articolo.
   6.  La  commissione  consultiva provinciale formula suggerimenti e
pareri su tutte le iniziative dell'amministrazione provinciale  volte
a incrementare e favorire la pesca, i ripopolamenti, la piscicoltura,
l'acquacoltura,  la  tutela dell'ittiofauna e la valorizzazione degli
ambienti naturali, esprime pareri sui  provvedimenti  delle  province
riguardanti le limitazioni e i divieti temporanei; propone e coordina
gli studi e le ricerche sulla consistenza dell'ittiofauna nelle acque
pubbliche   e  private,  formula  proposte  di  programmi  annuali  e
pluriennali di intervento nel settore.