Art. 50.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1. Ogni anno, con le leggi di approvazione del bilancio regionale,
vengono stabiliti gli stanziamenti destinati agli enti delegatari per
l'esercizio delle funzioni delegate.
   2. Nello stato di previsione dell'entrata del  bilancio  regionale
saranno   istituiti   due   appositi   capitoli   con   le   seguenti
denominazioni:
    capitolo n. 02108 (nuova istituzione):  Proventi  delle  sanzioni
amministrative per violazioni in materia di pesca;
    capitolo  n.  02109  (nuova  istituzione): Proventi delle tasse e
soprattasse sulle licenze di pesca e dei  canoni  di  concessione  di
piscicoltura.
   3.  Le  denominazioni dei capitoli n. 22401 e n. 22701 dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale  vengono  modificate
come di seguito:
    capitolo   n.   22401:  "Spese  e  contributi  per  la  tutela  e
l'incremento del patrimonio ittico, per la ricerca e per le attivita'
dello stabilimento ittiogenico";
    capitolo n. 22701: "Contributi alle  amministrazioni  provinciali
per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca".
   4.  I singoli stanziamenti annuali dei capitoli suindicati vengono
stabiliti, nel rispetto delle norme di cui alla presente  legge,  con
le leggi di approvazione del bilancio regionale.