Art. 51.
        Rinvio alle norme legislative regionali e dello Stato
 
   1.  Gli  enti  delegatari  nell'esercizio  delle funzioni delegate
debbono attenersi,  per  quanto  non  esplicitamente  previsto  nella
presente legge, alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.
   2.  Per  tutto  quanto  non  previsto dalla presente legge e dalle
altre  leggi  regionali  riguardanti  la  materia   della   pesca   e
dell'acquacoltura,  si  applicano,  in quanto compatibili, le vigenti
norme dello Stato.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 7 dicembre 1990
 
                                GIGLI
 
   Il visto del  Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto  il  5
dicembre 1990.