Art. 6.
                          P r o g r a m m i
 
   1. Sulla base degli indirizzi di carattere  generale  emanati  dal
Consiglio  regionale  in  ossequio  al dettato dell'articolo 11 della
legge regionale 15 maggio 1985, n. 68 e sulla base delle proposte  ed
i  suggerimenti  della  commissione  consultiva  regionale  di cui al
precedente articolo 4, la Giunta regionale predispone, in confonnita'
con le norme sulle procedure della programmazione di cui  alla  legge
regionale  11  aprile  1986,  n. 17, di intesa con le amministrazioni
provinciali,  programmi  annuali  e  pluriennali  di  intervento  nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto altresi' delle
iniziative  proposte  da  comunita' montane e comuni nonche' da altri
operatori pubblici e privati.
   2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge  la  giunta  regionale,  tenendo  conto  delle proposte e delle
iniziative delle amministrazioni provinciali  predisporra'  la  carta
ittica   regionale   ed   un   piano   di  settore  per  la  pesca  e
l'acquacoltura.
   3. La carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla
scelta delle specie da immettere nelle acque interne regionali e  per
la localizzazione delle attivita' programmate dalla Regione o attuate
dagli enti locali a norma della presente legge.
   4.  La  Regione  e  le  province, nell'esercizio delle funzioni di
propria competenza in  materia  di  pesca,  possono  avvalersi  della
collaborazione di istituti ed enti pubblici e privati che svolgono la
propria   attivita'  nel  settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura
prescelti con motivato provvedimento per la particolare competenza in
materia, sempreche' non sia possibile provvedere in via prioritaria a
mezzo    dello    stabilimento    ittiogenico    e/o    dell'istituto
zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana.