Art. 7. Classificazioni delle acque 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e' considerata pesca nelle acque interne quella esercitata nelle acque fluviali e lacuali pubbliche e private comunicanti con quelle pubbliche del territorio della regione Lazio, poste all'interno della linea congiungente i punti foranei estemi delle foci o degli altri sbocchi in mare. 2. Rientrano nelle acque interne gli stagni e i bacini di acqua salsa o salmastra. 3. Agli effetti della pesca, le acque interne della regione Lazio sono classificate in acque principali, quelle che per la loro portata e vastita' e per le condizioni fisico-chimiche e biologiche consentono l'esercizio della pesca professionale; tutte le altre acque sono classificate secondarie. 4. Le acque secondarie si dividono in categoria "A", comprendente le acque prevalentemente popolate da salmonidi ed in categoria "B", comprendente le acque prevalentemente popolate da ciprinidi. 5. Sono escluse dalla ciassificazione di cui al precedente quarto comma, le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, dove l'esercizio della pesca, al fine di salvaguardare la loro destinazione primaria, e' soggetto alle particolari norme di cui al successivo Titolo IV. 6. Alla classificazione delle acque interne provvede la Giunta regionale, su proposta delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne. 7. La Regione provvede alla pubblicazione di cartografie illustra- tive della ciassificazione stessa ed alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del relativo provvedimento.