Art. 7.
                     Classificazioni delle acque
 
   1.  Ai  fini dell'applicazione della presente legge e' considerata
pesca nelle acque interne quella esercitata nelle  acque  fluviali  e
lacuali  pubbliche  e  private  comunicanti  con quelle pubbliche del
territorio  della  regione  Lazio,  poste  all'interno  della   linea
congiungente  i punti foranei estemi delle foci o degli altri sbocchi
in mare.
   2. Rientrano nelle acque interne gli stagni e i  bacini  di  acqua
salsa o salmastra.
   3.  Agli effetti della pesca, le acque interne della regione Lazio
sono classificate in acque principali, quelle che per la loro portata
e  vastita'  e  per  le  condizioni  fisico-chimiche   e   biologiche
consentono  l'esercizio  della  pesca  professionale;  tutte le altre
acque sono classificate secondarie.
   4. Le acque secondarie si dividono in categoria "A",  comprendente
le  acque  prevalentemente popolate da salmonidi ed in categoria "B",
comprendente le acque prevalentemente popolate da ciprinidi.
   5. Sono escluse dalla ciassificazione di cui al precedente  quarto
comma,  le  acque  appartenenti  a  sistemi  irrigui,  di  scolo,  di
espansione, o comunque di bonifica, dove l'esercizio della pesca,  al
fine di salvaguardare la loro destinazione primaria, e' soggetto alle
particolari norme di cui al successivo Titolo IV.
   6.  Alla  classificazione  delle  acque interne provvede la Giunta
regionale, su proposta delle amministrazioni  provinciali  competenti
per  territorio,  sentita  la commissione consultiva regionale per la
pesca nelle acque interne.
   7. La Regione provvede alla pubblicazione di cartografie illustra-
tive  della  ciassificazione  stessa  ed   alla   pubblicazione   nel
Bollettino ufficiale della Regione del relativo provvedimento.