Art. 8.
                     Classificazione della pesca
 
   1.  La  pesca  nelle acque pubbliche interne e nelle acque private
comunicanti con quelle pubbliche si  divide  nelle  seguenti  classi:
pesca professionale o di mestiere e pesca sportiva o dilettantistica.
   2.  La  pesca  professionale  e' quella che viene esercitata quale
attivita' di lavoro esclusiva  o  prevalente  a  scopo  di  lucro  da
pescatori di mestiere in forma singola e associata.
   3.  La  pesca  sportiva  o  dilettantistica  e'  quella  che viene
esercitata da dilettanti nel tempo libero, per diletto, senza scambio
dei prodotti catturati e senza lucro.
   4. Per esercitare la  pesca  professionale  o  sportiva  e'  fatto
obbligo  di  munirsi  della  relativa licenza di pesca secondo quanto
stabilito al successivo  articolo  9  ed  essere  in  regola  con  il
versamento delle tasse sulle concessioni regionali in conformita' con
le vigenti norme in materia.
   5.  I cittadini stranieri ed italiani residenti all'estero possono
esercitare la pesca nelle acque interne della regione previo il  solo
versamento  dell'importo relativo alle tasse di concessione regionale
e  alle  soprattasse  previste   dalle   norme   regionali.   Durante
l'esercizio   della   pesca  gli  interessati  devono  essere  muniti
dell'attestazione del citato  versamento  nonche'  del  passaporto  o
altro documento valido per l'accertamento della residenza all'estero.
Il  versamento  suindicato  consente  l'esercizio della pesca per tre
mesi.
   6. Coloro i quali intendono esercitare la pesca a scopo di studio,
ricerca e sperimentazione nelle acque interne della  regione,  devono
ottenere  apposita  autorizzazione  rilasciata  dal  Presidente della
Giunta regionale su  proposta  dell'assessorato  agricoltura  foreste
caccia e pesca, previo parere tecnico dello stabilimento ittiogenico.
L'autorizzazione  regionale  e'  rilasciata a persona nominativamente
indicata e deve precisare la motivazione, la durata, le  acque  e  le
specie  per  le  quali  viene concessa nonche' le modalita' di pesca.
Tale autorizzazione esonera dall'obbligo della licenza di  pesca,  ed
e'  esente  dal pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni
regionali.
   7. Il personale del laboratorio centrale  di  idrobiologia,  dello
stabilimento   ittiogenico  di  Roma,  dell'istituto  zooprofilattico
sperimentale per il Lazio e la Toscana dell'amministrazione regionale
e delle amministrazioni provinciali  addetto  ai  servizi  di  pesca,
nell'esercizio  delle  sue funzioni, e' esonerato dall'obbligo di cui
ai commi precedenti, purche' munito di  documento  di  riconoscimento
dell'amministrazione di appartenenza.
   8.  Il personale degli enti di cui al precedente settimo comma non
e' tenuto, nell'esercizio delle proprie  funzioni,  a  munirsi  della
licenza  di  pesca,  non  e' quindi dovuto, in tal caso, il pagamento
della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali.
   9. Gli  addetti  agli  impianti  di  acquacoltura  e  ai  laghetti
artificiali  di  pesca  sportiva,  le  cui  acque  sono  pubbliche  o
comunicanti con quelle  pubbliche,  durante  l'esercizio  delle  loro
attivita'  nell'ambito  degli impianti e dei laghetti stessi non sono
tenuti a munirsi di licenza di pesca  e  sono  esenti  dal  pagamento
della  tassa  e  soprattassa  sulle concessioni regionali. I titolari
degli impianti  di  acquacoltura  e  dei  laghetti  sportivi  debbono
comunicare   i   nominativi   degli   addetti,  con  apposito  elenco
all'amministrazione   provinciale   competente   per   territorio   e
all'ufficio  pesca  della  Regione  Lazio che restituiranno una copia
dell'elenco stesso, debitamente vistato. Tali elenchi dovranno essere
esibiti in caso di controllo.