Art. 9.
                          Licenza di pesca
 
   1. Possono richiedere la licenza di pesca di tipo "A"  o  di  tipo
"B" coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta'.
   2. La licenza di pesca puo' essere richiesta dai minori di anni 18
che  abbiario  compiuto il quattordicesimo anno di eta' con l'assenso
di chi esercita la potesta' dei genitori o la tutela. In tal caso  la
licenza  di  tipo  "A"  e'  concessa  con la qualifica di apprendista
pescatore  ed  il  titolare  puo'  esercitare  l'attivita'  solo   in
collaborazione   e   sotto   la   responsabilita'   di  un  pescatore
professionista.   L'apprendistato   dura   fino   al  compimento  del
diciottesimo anno di eta.
   3. Al rilascio della licenza di pesca  provvede  l'amministrazione
provinciale  del  luogo  di  residenza del richiedente. La domanda di
rilascio della licenza di  pesca,  indirizzata  al  presidente  della
giunta  provinciale, deve contenere l'indicazione del nome e cognome,
del luogo e data  di  nascita  e  della  residenza  dell'interessato,
nonche'  dei  tipo  di licenza richiesta. Nella domanda l'interessato
deve dichiarare espressamente di  non  aver  riportato  condanne  per
reati  in  materia di pesca e di non essere stato colpito per piu' di
due volte da sanzioni amministrative per  violazioni  in  materia  di
pesca.
   4.   La   residenza   puo'   essere   anche  comprovata,  a  norma
dell'articolo  5  della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,   mediante
esibizioni  all'ufficio  competente  di  documenti anche di identita'
personale, rilasciati ai sensi delle  norme  vigenti  della  pubblica
amministrazione e contenenti l'attestazione del dato suindicato.
   5. Nella domanda di rilascio della licenza di pesca di tipo "A" il
richiedente  deve  inoltre dichiarare che intende esercitare la pesca
come esclusiva o prevalente attivita' lavorativa.
   6. Alla domanda devono essere allegati:
     a) due fotografie uguali e recenti, di cui una  autenticata  dal
sindaco o dal notaio o da altro pubblico ufficiale;
     b)  certificato  di  residenza  ovvero dichiarazione sostitutiva
prevista all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
     c) attestazione del versamento relativo alla tassa e soprattassa
di concessione regionale;
     d) attestazione del versamento  dell'importo  corrispondente  al
costo del libretto;
     e) marca da bollo da applicare sulla licenza;
     f)  assenso  dell'esercente la potesta' dei genitori o la tutela
per i minori di anni 18;
     g) per le licenze di tipo "A", copia della domanda di iscrizione
nell'elenco di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
   7. La licenza di pesca ha la  validita'  su  tutto  il  territorio
nazionale  per  sei anni, subordinatamente al pagamento delle tasse e
soprattasse previste dalle vigenti norme in materia  di  tassa  sulle
concessioni regionali.
   8.  La licenza di tipo "A", qualora il richiedente non dimostri di
essere gia' iscritto negli elenchi di cui alla legge 13  marzo  1958,
n.  250,  viene  rilasciata  con il termine di validita' di sei mesi.
L'interessato,  entro  il  termine,  deve  dare  prova  dell'avvenuta
iscrizione  nei  suindicati  elenchi,  ai  fini  della conferma della
validita' della licenza per sei anni dal momento del rilascio.
   9. Le tasse e le  soprattasse  previste  dalle  norme  vigenti  in
materia di coricessioni regionali vanno corrisposte annualmente.
   10.  La  tassa  annuale  non  e' dovuta qualora non si eserciti la
pesca nel corso di un intero anno di validita' della licenza.
   11. Il pescatore e' tenuto ad esibire, unitamente alla licenza, le
ricevute in conto corrente postale  di  versamento  della  prescritta
tassa e soprattassa sulle concessioni regionali.
   12.  In  caso di cambiamento di residenza l'interessato deve darne
comunicazione   all'amministrazione   provinciale,   territorialmente
competente  per  la  nuova  residenza,  presentando il certificato di
residenza, unitamente ad una fotografia. La variazione  di  residenza
deve  essere  apportata a cura dell'amministrazione provinciale sulla
licenza di pesca e comunicata all'amministrazione che  ha  rilasciato
la licenza stessa.
   13. L'amministrazione provinciale di nuova residenza provvedera' a
riportare gli estremi del pescatore nel registro di cui al successivo
articolo  10  ed  a  registrare  sul  medesimo  le eventuali sanzioni
subite.
   14. Il presidente  della  giunta  provinciale  dispone,  con  atto
motivato,  sentita la commissione provinciale consultiva per la pesca
nelle acque interne, la reiezione delle  domande  di  rilascio  della
licenza  di  pesca,  per  la  durata  di  un  anno,  nei confronti di
pescatori che  abbiano  riportato  sanzioni  amministrative  per  tre
volte, in violazione alle norme in materia di pesca.