Art. 10. Vigilanza sui circhi equestri 1. I circhi equestri, i serragli ed i giardini zoologici viaggianti non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione di cui ai precedenti articoli 4 e 5. Tuttavia, per consentire la vigilanza di cui al precedente articolo 2, e' fatto obbligo di far pervenire all'assessorato regionale alla sanita', servizio veterinario, preventiva comunicazione del numero e della specie degli animali al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi ed il calendario degli spostamenti sul territorio regionale.