Art. 10.
                    Vigilanza sui circhi equestri
 
   1.  I  circhi  equestri,  i  serragli  ed  i  giardini   zoologici
viaggianti  non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione di cui ai
precedenti articoli 4 e 5. Tuttavia, per consentire la  vigilanza  di
cui  al  precedente  articolo  2,  e'  fatto obbligo di far pervenire
all'assessorato  regionale  alla   sanita',   servizio   veterinario,
preventiva  comunicazione  del numero e della specie degli animali al
seguito, degli spazi a disposizione degli  stessi  ed  il  calendario
degli spostamenti sul territorio regionale.