Art. 2. Vigilanza veterinaria 1. Gli animali di cui al precedente articolo, detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla unita' sanitaria locale competente per territorio. 2. La vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze: a) di carattere igienico-sanitario; b) di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattivita'; c) di salvaguardia dell'incolumita' delle persone.