Art. 2.
                        Vigilanza veterinaria
 
   1. Gli animali di cui al precedente articolo, detenuti a qualsiasi
titolo   e   per   qualsiasi  scopo,  sono  soggetti  alla  vigilanza
veterinaria esercitata dalla unita' sanitaria locale  competente  per
territorio.
   2.  La  vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti
nel rispetto delle esigenze:
     a) di carattere igienico-sanitario;
     b)  di  tutela  della sicurezza e del benessere degli animali in
cattivita';
     c) di salvaguardia dell'incolumita' delle persone.