Art. 5. Autorizzazione al commercio 1. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al precedente articolo 1 sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del sindaco del comune in cui l'attivita' si svolge. 2. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unita' sanitaria locale territoriale competente. 3. L'autorizzazione e' valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda. 4. In caso di cessazione dell'attivita' di cui al precedente primo comma, dovra' pervenire segnalazione al sindaco entro trenta giorni. 5. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione e' tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e succes- sive modifiche ed integrazioni.