Art. 5.
                     Autorizzazione al commercio
 
   1. L'allevamento per il commercio ed il commercio  di  animali  di
cui al precedente articolo 1 sono subordinati al rilascio di apposita
autorizzazione del sindaco del comune in cui l'attivita' si svolge.
   2.  La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio
veterinario della unita' sanitaria locale territoriale competente.
   3. L'autorizzazione e' valida esclusivamente per l'allevamento  ed
il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
   4. In caso di cessazione dell'attivita' di cui al precedente primo
comma, dovra' pervenire segnalazione al sindaco entro trenta giorni.
   5.  Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate
di estinzione e' tenuto  a  dimostrare,  a  richiesta,  la  legittima
provenienza,  ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e succes-
sive modifiche ed integrazioni.