Art. 8.
                    Rilascio delle autorizzazioni
 
   1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti  articoli  4  e  5  sono
rilasciate  dal  sindaco,  su  istruttoria  e  parere  favorevole del
servizio veterinario delle unita'  sanitarie  locali  competenti  per
territorio,   sentito   il   parere  obbligatorio  della  commissione
regionale di cui al precedente articolo 7.
   2.  Nella  fase  istruttoria,  spetta  al   servizio   veterinario
accertare:
     a)  la  conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle
principali nozioni di zoologia, etologia  ed  igiene,  indispensabili
per  il  corretto  governo  degli  animali  oggetto  della domanda di
autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il  commercio  ed
al commercio;
     b)  che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano
requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati  alle  esigenze
degli   animali  da  detenersi  e  forniscano  garanzie  idonee  alla
prevenzione di rischi od incidenti alle persone.