Art. 8. Rilascio delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono rilasciate dal sindaco, su istruttoria e parere favorevole del servizio veterinario delle unita' sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della commissione regionale di cui al precedente articolo 7. 2. Nella fase istruttoria, spetta al servizio veterinario accertare: a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio; b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.