Art. 9.
                    Identificazione degli animali
 
   1.  Per  le  esigenze  di  identificazione degli animali di cui al
precedente articolo 1, la commissione regionale puo', a seconda della
specie,  stabilire  criteri  e  modalita'   per   il   riconoscimento
(contrassegni   inamovibili,   indelebili  od  altro)  e  richiederne
l'applicazione.