(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 2
                         del 9 gennaio 1991)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Gli  stanziamenti  previsti  dagli  articoli 2 e 3 della legge
regionale 6 maggio 1981, n. 97, non possono essere utilizzati per  le
finalita'  gia'  previste  dalla  lettera a) dell'art. 15 della legge
regionale 18 luglio 1974, n. 22.
   2. Gli stanziamenti previsti dall'art. 21 della legge regionale  6
maggio 1981, n. 97, possono essere utilizzati dall'istituto regionale
della  vite  e  del vino soltanto per attivita' volte alla diffusione
dell'immagine ed alla pubblicita' nei mercati nazionali,  comunitari,
ed  extracomunitari dei vini siciliani prodotti dalle cantine sociali
e loro consorzi.
   3. Gli aiuti di cui agli stanziamenti previsti dall'art. 39  della
legge  regionale  5 agosto 1982, n. 105, relativi a contributi per la
realizzazione di impianti di trasformazione e commercializzazione  di
prodotti  agricoli,  non  possono superare complessivamente, anche in
connessione ad altre forme di aiuti concorrenti,  la  misura  massima
fissata  dal  regolamento C.E.E. n. 355 del 1977 del Consiglio del 15
febbraio 1977 e successive aggiunte e modifiche.