(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 2 del 9 gennaio 1991) L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Gli stanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, non possono essere utilizzati per le finalita' gia' previste dalla lettera a) dell'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22. 2. Gli stanziamenti previsti dall'art. 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, possono essere utilizzati dall'istituto regionale della vite e del vino soltanto per attivita' volte alla diffusione dell'immagine ed alla pubblicita' nei mercati nazionali, comunitari, ed extracomunitari dei vini siciliani prodotti dalle cantine sociali e loro consorzi. 3. Gli aiuti di cui agli stanziamenti previsti dall'art. 39 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, relativi a contributi per la realizzazione di impianti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, non possono superare complessivamente, anche in connessione ad altre forme di aiuti concorrenti, la misura massima fissata dal regolamento C.E.E. n. 355 del 1977 del Consiglio del 15 febbraio 1977 e successive aggiunte e modifiche.