Art. 3.
 
   1. La presente legge sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale
della regione Sicilia ed entrera' in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e farla
osservare come legge della Regione.
    Acireale, 5 gennaio 1991
 
                              NICOLOSI
 
LEANZA, Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste