Art. 3. 1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione. Acireale, 5 gennaio 1991 NICOLOSI LEANZA, Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste