Art. 4. 1. L'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui ai precedenti articoli agli organismi beneficiari e' affidata all'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna (Ersa), ai sensi dei punti 2) e 9) del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L'Ersa utilizzera' a tale scopo, nel limite di L. 3.720.000.000, i fondi gia' attribuiti dalla Regione nell'esercizio 1990 a titolo di contributo straordinario per l'espletamento di specifiche attivita' ai sensi dell'art. 9, lett. b), della citata legge regionale n. 19/77 a valere sul capitolo 18761 del bilancio di previsione per il medesimo esercizio. 3. L'erogazione e' disposta dall'Ersa in relazione all'effettivo perseguimento, da parte delle predette cooperative, delle finalita' indicate dalla presente legge.