Art. 4.
 
   1.  L'erogazione  dei  contributi  a  fondo  perduto  di  cui   ai
precedenti  articoli  agli organismi beneficiari e' affidata all'Ente
regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna (Ersa), ai  sensi
dei punti 2) e 9) del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale
13 maggio 1977, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni.
   2.   L'Ersa   utilizzera'   a   tale   scopo,  nel  limite  di  L.
3.720.000.000, i fondi gia' attribuiti dalla  Regione  nell'esercizio
1990  a  titolo  di  contributo  straordinario  per l'espletamento di
specifiche attivita' ai sensi dell'art. 9,  lett.  b),  della  citata
legge  regionale n. 19/77 a valere sul capitolo 18761 del bilancio di
previsione per il medesimo esercizio.
   3. L'erogazione e' disposta dall'Ersa in  relazione  all'effettivo
perseguimento,  da  parte delle predette cooperative, delle finalita'
indicate dalla presente legge.