Art. 5.
 
   1 I contributi previsti dalla presente legge saranno adeguati alle
diposizioni comunitarie adottate in sede di esame della legge  stessa
da parte della Commissione delle Comunita' europee.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla  e  di  farla  osservare  come legge della regione Emilia-
Romagna.
    Bologna, 15 gennaio 1991
 
                               BOSELLI