Art. 5. 1 I contributi previsti dalla presente legge saranno adeguati alle diposizioni comunitarie adottate in sede di esame della legge stessa da parte della Commissione delle Comunita' europee. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia- Romagna. Bologna, 15 gennaio 1991 BOSELLI