Art. 4. Piano di assetto naturalistico Entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presenta legge, l'ente gestore provvede all'affidamento dell'incarico per l'elaborazione del piano di assetto naturalistico della riserva, con lo studio degli aspetti geologici, botanici e zoologici, e le indicazioni conseguenti per la gestione ed il regolamento. Tale elaborazione dovra' essere effettuata entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico. Il piano di assetto naturalistico dovra' essere approvato dal Consiglio regionale, previo parere del competente settore urbanistica e BB.AA., entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso settore. Il Piano di assetto naturalistico dovra' definire e regolamentare anche una fascia di rispetto, confermando o, se si riterra' opportuno, modificando quella stabilita nella presente legge.