Art. 5. Programma pluriennale di attuazione Entro il termine di tre mesi, a decorrere dalla data di approvazione del piano di assetto naturalistico da parte del consiglio regionale, l'organo di gestione della Riserva predisporra' il programma pluriennale di attuazione, che dovra' contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l'attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici. Il programma pluriennale di attuazione dovra' essere inviato alla giunta regionale - Settore urbanistica e beni ambientali, che, a sua volta, lo invia al consiglio regionale per la successiva approvazione.