Art. 5.
                 Programma pluriennale di attuazione
 
   Entro  il  termine  di  tre  mesi,  a  decorrere  dalla  data   di
approvazione   del  piano  di  assetto  naturalistico  da  parte  del
consiglio regionale, l'organo di gestione della Riserva  predisporra'
il  programma  pluriennale  di  attuazione,  che  dovra' contenere le
indicazioni circa i  modi,  i  tempi  ed  i  costi  per  l'attuazione
dell'ipotesi  di  gestione, gli interventi da attuare e le iniziative
da promuovere per la valorizzazione della  riserva,  con  particolare
riferimento  ai  problemi socio-economici, finanziari, territoriali e
naturalistici.
   Il programma pluriennale di attuazione dovra' essere inviato  alla
giunta  regionale - Settore urbanistica e beni ambientali, che, a sua
volta,  lo  invia  al   consiglio   regionale   per   la   successiva
approvazione.