Art. 6. Piano di gestione Entro il 31 maggio di ogni anno l'Ente gestore predispone ed approva un piano di gestione dello stanziamento di cui al successivo art. 10. Limitatamente al primo anno successivo all'istituzione della riserva, il piano di gestione dovra' essere adottato ed inviato alla giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. La giunta regionale esamina ed approva il piano di gestione entro i sessanta giorni successivi all'arrivo presso il competente settore, provvedendo, altresi', all'erogazione dei fondi previsti.