Art. 6.
                          Piano di gestione
 
   Entro  il  31  maggio  di  ogni  anno l'Ente gestore predispone ed
approva un piano di gestione dello stanziamento di cui al  successivo
art. 10.
   Limitatamente  al  primo  anno  successivo  all'istituzione  della
riserva, il piano di gestione dovra' essere adottato ed inviato  alla
giunta  regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge.
   La giunta regionale esamina ed approva il piano di gestione  entro
i sessanta giorni successivi all'arrivo presso il competente settore,
provvedendo, altresi', all'erogazione dei fondi previsti.