Art. 8. Norme di tutela All'interno della riserva sono vietati i seguenti interventi: a) alterazione delle caratteristiche naturali; b) apertura di nuove strade; c) costruzione di nuovi edifici; d) asportazione anche parziale e danneggiamento delle formazioni minerali; e) modificazione del regime delle acque; f) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento delle specie animali e vegetali ed in genere qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie stesse, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione sia di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri, sia di prelievi per scopi scientifici; g) l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico; h) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura. Il pascolo ed il taglio colturale saranno consentiti soltanto secondo le modalita' ed i tempi che saranno stabiliti dall'ente gestore, in seguito alle risultanze del piano di assetto naturalistico. Nelle more della predisposizione ed approvazione del piano di assetto naturalistico e del successivo regolamento, ogni intervento non contemplato nel presente articolo dovra' essere attuato dietro specifica autorizzazione dell'ente gestore, sentita la giunta regionale.