Art. 3.
 
   1.  La  presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata
nel  Bollettino  ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti, di osservarla e di farla osservare come legge  della  regione
Abruzzo.
    L'Aquila, 16 gennaio 1991
 
                               SALINI