Art. 10.
           Rumore prodotto da mezzi di trasporto pubblico
 
   1.  Le  societa'  concessionarie  di  trasporti pubblici urbani ed
extraurbani operanti nella provincia di  Trento  dovranno  utilizzare
veicoli  il  cui  livello  sonoro  non  superi  i  limiti posti dalla
normativa comunitaria nei modi e nei tempi che saranno stabiliti  con
il regolamento di esecuzione della presente legge.
   2. Il parco macchine esistente utilizzato per il servizio pubblico
urbano,  dovra' essere adeguato, entro trentasei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, adottando meccanismi o dispositivi  atti
a ridurre il livello sonoro emesso entro i limiti di cui al comma 1.