Art. 10. Rumore prodotto da mezzi di trasporto pubblico 1. Le societa' concessionarie di trasporti pubblici urbani ed extraurbani operanti nella provincia di Trento dovranno utilizzare veicoli il cui livello sonoro non superi i limiti posti dalla normativa comunitaria nei modi e nei tempi che saranno stabiliti con il regolamento di esecuzione della presente legge. 2. Il parco macchine esistente utilizzato per il servizio pubblico urbano, dovra' essere adeguato, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottando meccanismi o dispositivi atti a ridurre il livello sonoro emesso entro i limiti di cui al comma 1.