Art. 13. Rumore prodotto da attivita' svolte all'aperto 1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attivita' di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati ai sensi della presente legge. 2. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilira' gli orari entro i quali potranno essere utilizzate apparecchiature rumorose nell'attivita' svolta all'aperto e definira' i livelli di potenza acustica ammessi, in conformita' alle direttive della CEE in materia, nell'uso delle attrezzature e delle macchine rumorose non munite di efficaci dispositivi insonorizzanti. 3. Il sindaco del comune interessato puo', qualora lo richiedano esigenze locali o ragioni di pubblica utilita', autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito ai sensi della presente legge, pre- scrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.