Art. 13.
           Rumore prodotto da attivita' svolte all'aperto
 
   1.  Gli  impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere
impiegate in attivita' di carattere produttivo, ricreativo o di  ogni
altro  tipo  devono  essere  provviste dei dispositivi tecnici atti a
ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo  entro  i  limiti
indicati ai sensi della presente legge.
   2.  Il  regolamento  di esecuzione della presente legge stabilira'
gli orari entro i quali potranno  essere  utilizzate  apparecchiature
rumorose  nell'attivita'  svolta  all'aperto e definira' i livelli di
potenza acustica ammessi, in conformita' alle direttive della CEE  in
materia,  nell'uso  delle  attrezzature e delle macchine rumorose non
munite di efficaci dispositivi insonorizzanti.
   3. Il sindaco del comune interessato puo', qualora  lo  richiedano
esigenze  locali  o ragioni di pubblica utilita', autorizzare deroghe
temporanee a quanto stabilito ai sensi  della  presente  legge,  pre-
scrivendo  comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per
ridurre al minimo il disturbo.