Art. 14. Rumore prodotto all'esterno da attivita' svolte in ambienti chiusi 1. Le caratteristiche di macchine, attrezzature e impianti, nonche' quelle degli edifici nei quali si svolge l'attivita' rumorosa, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai piu' bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente e comunque da contenerlo entro i limiti stabiliti ai sensi della presente legge. 2. E' vietato: a) l'esercizio di attivita' industriali, artigianali, commerciali, ricreative o di altro genere che siano fonte di inquinamento acustico, al di fuori degli orari, dei livelli sonori e delle aree fissate nel regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione stabilisce inoltre le condizioni per l'esercizio di attivita' industriali a ciclo continuo; b) l'esercizio di ogni attivita' produttiva, commerciale o ricreativa rumorosa che possa turbare la tranquillita' delle zone residenziali, all'interno degli edifici destinati prevalentemente ad abitazione e al di fuori degli orari consentiti. Il regolamento di esecuzione prevede le misure idonee ad eliminare o comunque a ridurre al minimo le emissioni sonore.