Art. 14.
 Rumore prodotto all'esterno da attivita' svolte in ambienti chiusi
 
   1.  Le  caratteristiche  di  macchine,  attrezzature  e  impianti,
nonche'   quelle  degli  edifici  nei  quali  si  svolge  l'attivita'
rumorosa, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle
aree  adiacenti  ai  piu'  bassi  livelli  consentiti  dalla  tecnica
corrente  e  comunque da contenerlo entro i limiti stabiliti ai sensi
della presente legge.
   2. E' vietato:
     a)   l'esercizio   di   attivita'   industriali,    artigianali,
commerciali,  ricreative  o  di  altro  genere  che  siano  fonte  di
inquinamento acustico, al di fuori degli orari, dei livelli sonori  e
delle  aree  fissate nel regolamento di esecuzione. Il regolamento di
esecuzione  stabilisce  inoltre  le  condizioni  per  l'esercizio  di
attivita' industriali a ciclo continuo;
     b)  l'esercizio  di  ogni  attivita'  produttiva,  commerciale o
ricreativa rumorosa che possa turbare  la  tranquillita'  delle  zone
residenziali,  all'interno degli edifici destinati prevalentemente ad
abitazione e al di fuori degli orari consentiti.  Il  regolamento  di
esecuzione prevede le misure idonee ad eliminare o comunque a ridurre
al minimo le emissioni sonore.