Art. 17.
            Ambienti di lavoro industriali e artigianali
 
   1.  Il  valore  massimo  del livello sonoro per i posti di lavoro,
riferito  ad  otto  ore  lavorative  giornaliere,  e'  stabilito  dal
regolamento  di  esecuzione  in  conformita'  ai limiti fissati dalla
normativa statale e  comunitaria  in  vigore  adottando  quello  piu'
restrittivo  tra  i  due.  Tuttavia  il  servizio di prevenzione puo'
consentire la deroga ai suddetti limiti  qualora  le  caratteristiche
del    posto   di   lavoro   comportino   una   variazione   notevole
dell'esposizione del lavoratore da una giornata lavorativa all'altra,
fermo restando il rispetto della media settimanale di esposizione.
   2.  Il  regolamento  di  esecuzione  stabilisce  i  termini  e  le
modalita' secondo cui le aziende esistenti devono adeguarsi ai limiti
di  cui  al comma 1, adottando la migliore tecnologia disponibile. Il
regolamento di esecuzione stabilisce inoltre i  requisiti  tecnici  e
acustici  dei  locali  e  prescrive  le  modalita'  di verifica delle
prestazioni acustiche di edifici, materiali, macchine e impianti,  le
modalita'   degli   accertamenti   e   dei   controlli   nonche'   le
caratteristiche dei mezzi di tutela dell'udito dei lavoratori.
   3.  Sull'applicazione  da parte delle singole aziende delle misure
di cui  alla  presente  legge  e  al  regolamento  di  esecuzione  e'
obbligatorio  il  parere  delle  associazioni  sindacali di categoria
maggiormente  rappresentative,  che  viene  reso  secondo   modalita'
stabilite dal regolamento stesso.
   4. Le norme contenute nel presente titolo, integrate da quelle del
regolamento  di  esecuzione,  si  sostituiscono  all'articolo  24 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.  303,  solo
per quanto concerne la prevenzione dei danni da rumore.