Art. 17. Ambienti di lavoro industriali e artigianali 1. Il valore massimo del livello sonoro per i posti di lavoro, riferito ad otto ore lavorative giornaliere, e' stabilito dal regolamento di esecuzione in conformita' ai limiti fissati dalla normativa statale e comunitaria in vigore adottando quello piu' restrittivo tra i due. Tuttavia il servizio di prevenzione puo' consentire la deroga ai suddetti limiti qualora le caratteristiche del posto di lavoro comportino una variazione notevole dell'esposizione del lavoratore da una giornata lavorativa all'altra, fermo restando il rispetto della media settimanale di esposizione. 2. Il regolamento di esecuzione stabilisce i termini e le modalita' secondo cui le aziende esistenti devono adeguarsi ai limiti di cui al comma 1, adottando la migliore tecnologia disponibile. Il regolamento di esecuzione stabilisce inoltre i requisiti tecnici e acustici dei locali e prescrive le modalita' di verifica delle prestazioni acustiche di edifici, materiali, macchine e impianti, le modalita' degli accertamenti e dei controlli nonche' le caratteristiche dei mezzi di tutela dell'udito dei lavoratori. 3. Sull'applicazione da parte delle singole aziende delle misure di cui alla presente legge e al regolamento di esecuzione e' obbligatorio il parere delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, che viene reso secondo modalita' stabilite dal regolamento stesso. 4. Le norme contenute nel presente titolo, integrate da quelle del regolamento di esecuzione, si sostituiscono all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, solo per quanto concerne la prevenzione dei danni da rumore.