Art. 19. Progettazione degli ambienti di lavoro ad uso industriale o artigianale 1. Contemporaneamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia per ambienti di lavoro ad uso industriale o artigianale, il richiedente deve presentare al sindaco un progetto e una relazione redatta da un esperto sulle caratteristiche acustiche degli edifici e degli impianti di cui all'articolo 17, ove siano illustrati gli accorgimenti, i materiali e le tecnologie usate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico. La presentazione del progetto e della relazione e' obbligatoria anche nel caso di ampliamento o ristrutturazione di edifici precedentemente autorizzati e di variazione nelle attivita' lavorative in essi esercitate. 2. Entro dieci giorni dal ricevimento dei progetti relativi ad aziende dotate di macchine, attrezzature ed impianti che emettono durante la normale lavorazione un livello sonoro equivalente o superiore a 80 dB (A), il sindaco trasmette gli atti al servizio di prevenzione, il quale si esprime entro i successivi sessanta giorni dalla ricezione degli atti medesimi. Detto servizio puo' richiedere ogni informazione e documentazione che, a completamento della relazione e del progetto presentato, sia ritenuta utile ai fini della valutazione dell'inquinamento acustico. In tal caso il termine di sessanta giorni decorre dal ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. 3. Il sindaco notifica al richiedente l'autorizzazione o il diniego alla realizzazione del progetto, in conformita' al parere espresso dal servizio di prevenzione, ai sensi del comma 2. 4. Avverso l'atto di diniego della concessione edilizia per motivi inerenti l'isolamento acustico e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale. 5. Il parere del servizio di prevenzione di cui al comma 2 viene sostituito e compreso ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 4 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28.