Art. 19.
     Progettazione degli ambienti di lavoro ad uso industriale o
                             artigianale
 
   1.   Contemporaneamente   alla   domanda  per  il  rilascio  della
concessione edilizia per ambienti di  lavoro  ad  uso  industriale  o
artigianale,  il richiedente deve presentare al sindaco un progetto e
una relazione redatta da un esperto sulle  caratteristiche  acustiche
degli  edifici  e  degli  impianti  di cui all'articolo 17, ove siano
illustrati gli accorgimenti, i materiali e le  tecnologie  usate  per
l'insonorizzazione  e  l'isolamento  acustico.  La  presentazione del
progetto  e  della  relazione  e'  obbligatoria  anche  nel  caso  di
ampliamento o ristrutturazione di edifici precedentemente autorizzati
e di variazione nelle attivita' lavorative in essi esercitate.
   2.  Entro  dieci  giorni  dal ricevimento dei progetti relativi ad
aziende dotate di macchine, attrezzature  ed  impianti  che  emettono
durante  la  normale  lavorazione  un  livello  sonoro  equivalente o
superiore a 80 dB (A), il sindaco trasmette gli atti al  servizio  di
prevenzione,  il  quale si esprime entro i successivi sessanta giorni
dalla ricezione degli atti medesimi. Detto servizio  puo'  richiedere
ogni   informazione  e  documentazione  che,  a  completamento  della
relazione e del progetto presentato, sia ritenuta utile ai fini della
valutazione  dell'inquinamento  acustico.  In  tal caso il termine di
sessanta giorni decorre dal ricevimento delle  informazioni  e  della
documentazione richiesta.
   3.  Il  sindaco  notifica  al  richiedente  l'autorizzazione  o il
diniego alla realizzazione del progetto,  in  conformita'  al  parere
espresso dal servizio di prevenzione, ai sensi del comma 2.
   4. Avverso l'atto di diniego della concessione edilizia per motivi
inerenti   l'isolamento  acustico  e'  ammesso  ricorso  alla  Giunta
provinciale.
   5. Il parere del servizio di prevenzione di cui al comma  2  viene
sostituito  e  compreso  ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 4 della
legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28.