Art. 22. Sanzioni amministrative 1. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative: a) chiunque violi le disposizioni riguardanti i divieti relativi al rumore prodotto dal traffico veicolare, di cui al precedente articolo 9, e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 300.000; b) chiunque violi le disposizioni riguardanti i divieti relativi al rumore prodotto dal traffico aereo, di cui al precedente articolo 12, e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000; c) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio di attivita' rumorose, eseguite all'aperto, di cui al precedente articolo 13, e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 200.000; d) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio di attivita' rumorose, svolte in ambienti chiusi, di cui al precedente articolo 14, e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 200.000; e) chiunque violi le disposizioni riguardanti i requisiti di insonorizzazione e di isolamento acustico in ambienti civili ad uso privato, di cui al precedente articolo 15, e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 300.000; f) chiunque violi le disposizioni riguardanti i requisiti di insonorizzazione e di isolamento acustico in ambienti civili ad uso pubblico o collettivo, di cui al precedente articolo 16, e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000; g) chiunque violi le disposizioni riguardanti gli accorgimenti atti a ridurre la rumorosita' in ambienti ad uso industriale o artigianale, di cui al precedente articolo 17, e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000; h) chiunque realizzi, ristrutturi o utilizzi edifici e locali senza aver preventivamente ottenuto l'approvazione sui progetti, ai sensi dei precedenti articoli 18 e 19, e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 4.000.000; i) chiunque nella realizzazione di un fabbricato non ottemperi ai requisiti e alle condizioni di insonorizzazione e di isolamento acustico previsti nel progetto e nella concessione edilizia, e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 4.000.000; l) chiunque, nelle ipotesi di cui al precedente articolo 20, ometta di uniformare edifici, macchinari o impianti ai limiti di accettabilita' previsti dal regolamento di esecuzione entro i termini e secondo le modalita' stabilite e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000. 2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 possono essere aggiornati annualmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale, emanato su conforme delibera della Giunta, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge. 3. I proventi sono introitati nel bilancio del comune nel cui territorio e' stata accertata la violazione.