Art. 22.
                       Sanzioni amministrative
 
   1. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
     a) chiunque violi le disposizioni riguardanti i divieti relativi
al  rumore  prodotto  dal  traffico  veicolare,  di cui al precedente
articolo 9, e' sottoposto alla sanzione amministrativa del  pagamento
di una somma da lire 50.000 a lire 300.000;
     b) chiunque violi le disposizioni riguardanti i divieti relativi
al  rumore prodotto dal traffico aereo, di cui al precedente articolo
12, e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da lire 500.000 a lire 3.000.000;
     c)  chiunque  violi  le  disposizioni riguardanti l'esercizio di
attivita'  rumorose,  eseguite  all'aperto,  di  cui  al   precedente
articolo 13, e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 20.000 a lire 200.000;
     d)  chiunque  violi  le  disposizioni riguardanti l'esercizio di
attivita' rumorose, svolte in ambienti chiusi, di cui  al  precedente
articolo 14, e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 20.000 a lire 200.000;
     e)  chiunque  violi  le  disposizioni riguardanti i requisiti di
insonorizzazione e di isolamento acustico in ambienti civili  ad  uso
privato,  di  cui  al  precedente  articolo  15,  e'  sottoposto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  50.000  a
lire 300.000;
     f)  chiunque  violi  le  disposizioni riguardanti i requisiti di
insonorizzazione e di isolamento acustico in ambienti civili  ad  uso
pubblico   o  collettivo,  di  cui  al  precedente  articolo  16,  e'
sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 200.000 a lire 2.000.000;
     g) chiunque violi le disposizioni riguardanti  gli  accorgimenti
atti  a  ridurre  la  rumorosita'  in  ambienti  ad uso industriale o
artigianale, di cui al precedente articolo  17,  e'  sottoposto  alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a
lire 3.000.000;
     h) chiunque realizzi, ristrutturi o utilizzi  edifici  e  locali
senza  aver  preventivamente ottenuto l'approvazione sui progetti, ai
sensi dei precedenti articoli 18 e 19, e'  sottoposto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma da lire 400.000 a lire
4.000.000;
     i) chiunque nella realizzazione di un fabbricato  non  ottemperi
ai  requisiti  e  alle condizioni di insonorizzazione e di isolamento
acustico previsti nel  progetto  e  nella  concessione  edilizia,  e'
sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 400.000 a lire 4.000.000;
     l)  chiunque,  nelle  ipotesi  di cui al precedente articolo 20,
ometta di uniformare edifici, macchinari  o  impianti  ai  limiti  di
accettabilita' previsti dal regolamento di esecuzione entro i termini
e   secondo  le  modalita'  stabilite  e'  sottoposto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  da  lire  200.000  a  lire
2.000.000.
   2.  Gli  importi  delle  sanzioni di cui al comma 1 possono essere
aggiornati  annualmente  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale, emanato su conforme delibera della Giunta, in misura non
superiore   alla   variazione   media   annua   accertata  dall'ISTAT
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati,  verificatasi negli anni successivi a quello di entrata in
vigore della presente legge.
   3.  I  proventi  sono  introitati  nel bilancio del comune nel cui
territorio e' stata accertata la violazione.