Art. 23. V i g i l a n z a 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' esercitata dal personale incaricato dai comuni e dal personale appartenente al servizio di prevenzione e al servizio protezione ambiente. 2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della medesima legge spetta al sindaco del comune territorialmente interessato. 3. Ove dai controlli risulti che i livelli di emissioni sonore non siano conformi alle prescrizioni normative e a quelle amministrative, il sindaco indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, sentiti i servizi di prevenzione o protezione ambiente, secondo le rispettive competenze, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine alle citate prescrizioni. 4. In caso di inosservanza della diffida, il sindaco, su parere conforme dei servizi di prevenzione o protezione ambiente, secondo le rispettive competenze, puo' ordinare la sospensione dell'attivita' o il fermo degli impianti o mezzi che generano emissioni. Nei casi di somma urgenza nei quali ogni indugio puo' costituire pericolo per la salute pubblica o l'ambiente, il sindaco provvede direttamente.