Art. 23.
                          V i g i l a n z a
 
   1.  La  vigilanza  sull'applicazione  della  presente   legge   e'
esercitata  dal  personale  incaricato  dai  comuni  e  dal personale
appartenente al servizio di  prevenzione  e  al  servizio  protezione
ambiente.
   2.  Per  l'applicazione  delle  sanzioni di cui all'articolo 22 si
osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,  n.  689.  In
tali  casi l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di
archiviazione di cui all'articolo 18 della medesima legge  spetta  al
sindaco del comune territorialmente interessato.
   3. Ove dai controlli risulti che i livelli di emissioni sonore non
siano conformi alle prescrizioni normative e a quelle amministrative,
il  sindaco indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative,
sentiti i servizi di prevenzione o protezione  ambiente,  secondo  le
rispettive  competenze, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un
congruo termine alle citate prescrizioni.
   4. In caso di inosservanza della diffida, il  sindaco,  su  parere
conforme dei servizi di prevenzione o protezione ambiente, secondo le
rispettive  competenze, puo' ordinare la sospensione dell'attivita' o
il fermo degli impianti o mezzi che generano emissioni. Nei  casi  di
somma  urgenza nei quali ogni indugio puo' costituire pericolo per la
salute pubblica o l'ambiente, il sindaco provvede direttamente.