Art. 25.
           Istituzione dell'ufficio inquinamento acustico
            nell'ambito del servizio protezione ambiente
 
   1.  Ai  fini  dell'attuazione  della  presente  legge,  la  Giunta
provinciale e' autorizzata a  costituire,  nell'ambito  del  servizio
protezione  ambiente, in aggiunta al numero stabilito dall'articolo 8
della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e secondo le modalita'
indicate nello stesso articolo, l'ufficio inquinamento acustico.