Art. 25. Istituzione dell'ufficio inquinamento acustico nell'ambito del servizio protezione ambiente 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Giunta provinciale e' autorizzata a costituire, nell'ambito del servizio protezione ambiente, in aggiunta al numero stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e secondo le modalita' indicate nello stesso articolo, l'ufficio inquinamento acustico.