Art. 26. Interventi a favore dei comuni 1. La Giunta provinciale e' autorizzata a concedere contributi ai comuni per la realizzazione di opere di loro competenza previste dai piani di risanamento di cui all'articolo 6. Alle predette iniziative si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1988, n. 2, concernente "Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale", come modificata dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44 e dalla legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono incluse nei piani previsti dalla legge provinciale ivi indicata ed ammesse ai benefici del fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, in materia di finanza locale, secondo la disciplina di cui all'articolo 12 della medesima legge e previo parere del servizio protezione ambiente. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi provinciali, regionali o statali.