Art. 26.
                   Interventi a favore dei comuni
 
   1.  La Giunta provinciale e' autorizzata a concedere contributi ai
comuni per la realizzazione di opere di loro competenza previste  dai
piani  di risanamento di cui all'articolo 6. Alle predette iniziative
si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 3  gennaio
1988, n. 2, concernente "Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di
interesse  provinciale",  come  modificata dalla legge provinciale 25
novembre 1988, n. 44 e dalla legge provinciale 18 settembre 1989,  n.
7.
  2.  Le iniziative di cui al comma 1 sono incluse nei piani previsti
dalla legge provinciale ivi indicata ed ammesse ai benefici del fondo
per la promozione delle  opere  pubbliche  dei  comuni  di  cui  alla
lettera  c)  del  comma  3  dell'articolo 4 della legge provinciale 3
luglio 1990,  n.  20,  in  materia  di  finanza  locale,  secondo  la
disciplina  di  cui  all'articolo  12  della  medesima legge e previo
parere del servizio protezione ambiente.
   3. Le agevolazioni di cui al  comma  1  non  sono  cumulabili  con
quelle previste da altre leggi provinciali, regionali o statali.