Art. 27. Modifiche alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, concernente "Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia". 1. All'articolo 3- bis della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, aggiunto con l'articolo 1 della legge provinciale 15 novembre 1983, n. 40, dopo il n. 3) e' aggiunto il seguente numero: "4) la coibentazione termica e acustica di edifici situati in aree ove, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge provinciale, concernente provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico, sia ammesso il superamento dei valori limite.". 2. All'articolo 3- bis della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 aggiunto con l'articolo 1 della legge provinciale 15 novembre 1983, n. 40, e' aggiunto il seguente comma: "Per gli interventi di cui al comma 1, numero 4), la misura dei contributi in conto capitale puo' essere elevata fino al 70 per cento per i privati e al 95 per cento per gli enti pubblici, in relazione al livello di isolamento acustico ottenibile, secondo modalita' da stabilire con la deliberazione di cui all'articolo 3.".