Art. 27.
Modifiche alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, concernente
   "Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle
   fonti alternative di energia".
 
   1.  All'articolo 3- bis della legge provinciale 29 maggio 1980, n.
14, aggiunto con l'articolo 1 della  legge  provinciale  15  novembre
1983, n. 40, dopo il n. 3) e' aggiunto il seguente numero:
   "4) la coibentazione termica e acustica di edifici situati in aree
ove,  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma 4, della legge provinciale,
concernente  provvedimenti  per  la  prevenzione  ed  il  risanamento
ambientale  in  materia  di  inquinamento  acustico,  sia  ammesso il
superamento dei valori limite.".
   2. All'articolo 3- bis della legge provinciale 29 maggio 1980,  n.
14  aggiunto  con  l'articolo  1  della legge provinciale 15 novembre
1983, n. 40, e' aggiunto il seguente comma:
   "Per gli interventi di cui al comma 1, numero 4),  la  misura  dei
contributi in conto capitale puo' essere elevata fino al 70 per cento
per  i  privati e al 95 per cento per gli enti pubblici, in relazione
al livello di isolamento acustico ottenibile,  secondo  modalita'  da
stabilire con la deliberazione di cui all'articolo 3.".