Art. 30.
       Modifiche alla legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3
 
   1. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge provinciale 15  gennaio
1990,  n.  3,  concernente  "Ulteriori modifiche al testo unico delle
leggi  provinciali  concernenti   la   tutela   dell'ambiente   dagli
inquinamenti", e' sostituito dal seguente:
   "4.  Sono  inoltre  estinti  d'ufficio  i procedimenti finalizzati
all'irrogazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  per  la
violazione  degli  articoli 7 e 8 del citato testo unico in relazione
agli impianti industriali o di pubblica utilita'  per  i  quali  sono
presentate  le  domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera
ai sensi dell'articolo 8- ter del predetto testo unico.".