Art. 30. Modifiche alla legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3 1. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3, concernente "Ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", e' sostituito dal seguente: "4. Sono inoltre estinti d'ufficio i procedimenti finalizzati all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli articoli 7 e 8 del citato testo unico in relazione agli impianti industriali o di pubblica utilita' per i quali sono presentate le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 8- ter del predetto testo unico.".