Art. 31.
                       Riferimento delle spese
 
   1. Tra le spese di funzionamento previste per  l'attuazione  delle
norme  per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti di cui al testo
unico delle leggi provinciali, approvato con decreto  del  Presidente
della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. - da ultimo
modificato  con  la  legge  provinciale 15 gennaio 1990, n. 3 -, sono
incluse  quelle  per  la  tutela  dall'inquinamento   acustico,   con
specifico  riferimento  alle  attivita'  di cui all'articolo 21 della
presente legge.
   2.  Per  l'acquisto,  la  messa  in  opera   e   la   manutenzione
straordinaria    delle    apparecchiature    per    il    rilevamento
dell'inquinamento acustico, con specifico riferimento a quelle per la
rete di monitoraggio di cui all'articolo 21, si  utilizza  una  quota
delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo
112, primo comma, della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2 e di
cui all'articolo 40 del testo unico richiamato nel comma 1.