Art. 31. Riferimento delle spese 1. Tra le spese di funzionamento previste per l'attuazione delle norme per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti di cui al testo unico delle leggi provinciali, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. - da ultimo modificato con la legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3 -, sono incluse quelle per la tutela dall'inquinamento acustico, con specifico riferimento alle attivita' di cui all'articolo 21 della presente legge. 2. Per l'acquisto, la messa in opera e la manutenzione straordinaria delle apparecchiature per il rilevamento dell'inquinamento acustico, con specifico riferimento a quelle per la rete di monitoraggio di cui all'articolo 21, si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 112, primo comma, della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2 e di cui all'articolo 40 del testo unico richiamato nel comma 1.