Art. 10. Autorizzazioni di spesa 1. Per la concessione delle sovvenzioni e dei contributi di cui agli articoli 1, 2, comma 2, 3 e 4, da assegnare in rate annue costanti, sono autorizzati i limiti d'impegno di Lire 25.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991, di Lire 10.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992 e di Lire 10.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993. Le relative annualita' saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 25.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991, di Lire 35.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992, di Lire 45.000.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1993 al 2001, di Lire 20.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 2002 e di Lire 10.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 2003. 2. Con successive leggi provinciali si provvedera' alle autorizzazioni di spesa per la concessione delle sovvenzioni e dei contributi di cui agli articoli 1, 2, comma 2, 3 e 4, diversi da quelli da assegnare in rate annue costanti. 3. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, si utilizza una quota della spesa autorizzata per i fini di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 28 agosto 1988, n. 28, relativamente alle spese in conto capitale. 4. Per i fini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, si utilizza una quota della spesa autorizzata per i fini di cui agli articoli 35- bis, secondo comma, 35- ter, quarto comma, 35-octies, terzo comma, 69, secondo comma e 75, primo comma, della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni. 5. All'eventuale onere derivante dal rischio per la concessione delle garanzie fidejussorie di cui all'articolo 1, comma 5, si fa fronte con una quota delle somme autorizzate per i fini di cui all'articolo 35 quinquies, settimo comma, della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, introdotto con legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29.