Art. 10.
                       Autorizzazioni di spesa
 
   1. Per la concessione delle sovvenzioni e dei  contributi  di  cui
agli  articoli  1,  2,  comma  2,  3  e 4, da assegnare in rate annue
costanti, sono autorizzati i limiti d'impegno di Lire  25.000.000.000
a  carico  dell'esercizio  finanziario 1991, di Lire 10.000.000.000 a
carico dell'esercizio finanziario 1992 e  di  Lire  10.000.000.000  a
carico   dell'esercizio  finanziario  1993.  Le  relative  annualita'
saranno  iscritte  negli  stati  di  previsione  della  spesa   della
Provincia  in  misura  di lire 25.000.000.000 a carico dell'esercizio
finanziario 1991, di  Lire  35.000.000.000  a  carico  dell'esercizio
finanziario  1992,  di Lire 45.000.000.000 a carico di ciascuno degli
esercizi finanziari dal 1993 al 2001, di Lire 20.000.000.000 a carico
dell'esercizio finanziario 2002 e di  Lire  10.000.000.000  a  carico
dell'esercizio finanziario 2003.
   2.   Con   successive   leggi   provinciali  si  provvedera'  alle
autorizzazioni di spesa per la concessione delle  sovvenzioni  e  dei
contributi  di  cui  agli  articoli  1, 2, comma 2, 3 e 4, diversi da
quelli da assegnare in rate annue costanti.
   3. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2,  comma
1,  si  utilizza  una quota della spesa autorizzata per i fini di cui
all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 28 agosto 1988,  n.
28, relativamente alle spese in conto capitale.
   4.  Per i fini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, si utilizza una
quota della spesa autorizzata per i fini di  cui  agli  articoli  35-
bis,  secondo  comma,  35- ter, quarto comma, 35-octies, terzo comma,
69, secondo comma e 75, primo comma, della legge provinciale 3 aprile
1981, n. 4 e successive modificazioni.
   5. All'eventuale onere derivante dal rischio  per  la  concessione
delle  garanzie  fidejussorie  di  cui all'articolo 1, comma 5, si fa
fronte con una quota delle  somme  autorizzate  per  i  fini  di  cui
all'articolo  35  quinquies, settimo comma, della legge provinciale 3
aprile 1981, n. 4, introdotto con legge provinciale 23 novembre 1987,
n. 29.