Art. 11.
                        Copertura degli oneri
 
   1. Alla copertura dell'onere  di  Lire  25.000.000.000,  derivante
dall'applicazione  dell'articolo 10, comma 1, a carico dell'esercizio
finanziario 1991, si provvede mediante riduzione,  di  pari  importo,
del  fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della
spesa - tabella  B  -  per  il  medesimo  esercizio  finanziario,  in
relazione  alla  voce  "Nuove  disposizioni  in materia di industria"
indicata nell'allegato  n.  5  di  cui  all'articolo  9  della  legge
provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.
   2.  Alla  copertura  del  maggiore onere, valutato nell'importo di
Lire 500.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, a
carico  dell'esercizio  finanziario  1991,   si   provvede   mediante
riduzione,  di  pari  importo,  del  fondo iscritto al capitolo 84170
dello stato di previsione della spesa - tabella  B  per  il  medesimo
esercizio  finanziario, in relazione alla voce "Costituzione di nuovi
comitati e commissioni consultive", indicata nell'allegato  n.  4  di
cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.
   3.  Alla  copertura  del  maggiore onere, valutato nell'importo di
Lire  15.000.000,  derivante  dall'applicazione  dell'articolo  9,  a
carico   dell'esercizio   finanziario   1991,  si  provvede  mediante
riduzione, di pari importo, del  fondo  iscritto  al  capitolo  84170
dello  stato  di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo
esercizio  finanziario,  in  relazione   alla   voce   "Miglioramenti
economici  al personale della Provincia", indicata nell'allegato n. 4
di cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.
   4.  Alla  quota  di  onere  di  Lire   65.000.000.000,   derivante
dall'applicazione  dell'articolo  10,  comma  1, per il periodo degli
anni  1992  e  1993,  si  fa   fronte   mediante   l'utilizzo   delle
disponibilita'  di  pari  importo derivanti dalle previsioni di spesa
iscritte nel settore funzionale  "Economia",  programma  "Industria",
area  di  intevento  "Agevolazioni  per  le  imprese industriali" del
bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo  14  della  legge
provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.
   5. Alla rimanente quota di onere di Lire 15.000.000.000, derivante
dall'applicazione  dell'articolo  10,  comma  1, per il periodo degli
anni 1992 e 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di  una  quota  di
pari importo delle disponibilita' derivanti dalle previsioni di spesa
iscritte  nel  settore  funzionale "Oneri non ripartibili", programma
"Progetti  intersettoriali",  area  di   intervento   "Progetti   del
programma  di legislatura" del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui
all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.
   6. Al maggiore onere  valutato  nell'importo  di  Lire  1.000.000,
derivante  dall'applicazione  dell'articolo  6,  comma  1,  a  carico
dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo  di
una  quota,  di  pari  importo,  delle disponibilita' derivanti dalle
previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale  "Amministrazione
generale",  programma  "Amministrazione  generale", area di attivita'
"Servizi  generali"  del  bilancio  pluriennale  1991-1993   di   cui
all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.
   7.  Al  maggiore  onere, valutato nell'importo di Lire 20.000.000,
derivante dall'applicazione dell'articolo 9, a carico  dell'esercizio
finanziario  1992,  si  fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di
pari importo, delle  disponibilita'  derivanti  dalle  previsioni  di
spesa  iscritte  nel  settore  funzionale "Amministrazione generale",
progamma "Amministrazione generale", area di attivita' "Personale  in
attivita' di servizio ed in quiescenza" del bilancio 1991-1993 di cui
all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.
   8.   Per   gli  esercizi  successivi  si  provvedera'  secondo  le
previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.