Art. 11. Copertura degli oneri 1. Alla copertura dell'onere di Lire 25.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "Nuove disposizioni in materia di industria" indicata nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3. 2. Alla copertura del maggiore onere, valutato nell'importo di Lire 500.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive", indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3. 3. Alla copertura del maggiore onere, valutato nell'importo di Lire 15.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 9, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "Miglioramenti economici al personale della Provincia", indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3. 4. Alla quota di onere di Lire 65.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1, per il periodo degli anni 1992 e 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilita' di pari importo derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "Economia", programma "Industria", area di intevento "Agevolazioni per le imprese industriali" del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3. 5. Alla rimanente quota di onere di Lire 15.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1, per il periodo degli anni 1992 e 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilita' derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "Oneri non ripartibili", programma "Progetti intersettoriali", area di intervento "Progetti del programma di legislatura" del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3. 6. Al maggiore onere valutato nell'importo di Lire 1.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilita' derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", programma "Amministrazione generale", area di attivita' "Servizi generali" del bilancio pluriennale 1991-1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3. 7. Al maggiore onere, valutato nell'importo di Lire 20.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 9, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilita' derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", progamma "Amministrazione generale", area di attivita' "Personale in attivita' di servizio ed in quiescenza" del bilancio 1991-1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3. 8. Per gli esercizi successivi si provvedera' secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.