Art. 13. Entrata in vigore 1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarla e di farla ossevare come legge della Provincia. Trento, 8 aprile 1991 L'assessore: MICHELI Visto: Il commissario del Governo per la provincia di Trento: DESTRO.