Art. 13.
                          Entrata in vigore
 
   1.  La  presente  legge  entrera' in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarla e  di  farla
ossevare come legge della Provincia.
    Trento, 8 aprile 1991
 
                        L'assessore: MICHELI
 
Visto: Il commissario del Governo per la provincia di Trento: DESTRO.