Art. 7.
                         Piano di attuazione
 
   1. La Giunta provinciale, sentito il parere del  comitato  tecnico
consultivo  di cui all'articolo 6, predispone un "Piano di attuazione
per l'armonizzazione  dello  sviluppo  produttivo  e  dell'ambiente",
suscettibile di aggiornamenti periodici.
   2. Detto piano deve individuare con strumenti cartografici le aree
nelle  quali  e' possibile rilocalizzare le iniziative. Con lo stesso
piano saranno altresi individuati i comparti merceologici  prioritari
per    la    concessione   delle   agevolazioni   per   progetti   di
rilocalizzazione,  i  criteri  di  priorita'  per   l'ammissione   ai
contributi  per  progetti  di  riconversione  o di avvio di attivita'
sostitutive, nonche' i criteri per la graduazione delle  agevolazioni
medesime.