Art. 7. Piano di attuazione 1. La Giunta provinciale, sentito il parere del comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 6, predispone un "Piano di attuazione per l'armonizzazione dello sviluppo produttivo e dell'ambiente", suscettibile di aggiornamenti periodici. 2. Detto piano deve individuare con strumenti cartografici le aree nelle quali e' possibile rilocalizzare le iniziative. Con lo stesso piano saranno altresi individuati i comparti merceologici prioritari per la concessione delle agevolazioni per progetti di rilocalizzazione, i criteri di priorita' per l'ammissione ai contributi per progetti di riconversione o di avvio di attivita' sostitutive, nonche' i criteri per la graduazione delle agevolazioni medesime.