Art. 8. Disposizioni transitorie e finali 1. Le domande presentate ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni per le quali non siano stati adottati i relativi provvedimenti di concessione alla data d'entrata in vigore della presente legge, possono, se compatibili e su espressa richiesta degli interessati, essere esaminate ai fini degli interventi di cui alla presente legge, utilizzando anche i pareri gia' eventualmente espressi.