Art. 8.
                  Disposizioni transitorie e finali
 
   1. Le domande presentate ai sensi della legge provinciale 3 aprile
1981,  n.  4  e successive modificazioni per le quali non siano stati
adottati i relativi provvedimenti di concessione alla data  d'entrata
in vigore della presente legge, possono, se compatibili e su espressa
richiesta   degli   interessati,   essere  esaminate  ai  fini  degli
interventi di cui alla presente legge,  utilizzando  anche  i  pareri
gia' eventualmente espressi.