Art. 2.
 
   1.     Possono    beneficiare    delle    agevolazioni    disposte
dall'Amministrazione  regionale   e   dall'Ente   per   lo   sviluppo
dell'artigianato  del  Friuli-Venezia  Giulia  anche  i consorzi e le
societa' consortili previsti dall'art. 31- ter della legge  regionale
n. 6/1970, come inserito dall'art. 1.