Art. 2. 1. Possono beneficiare delle agevolazioni disposte dall'Amministrazione regionale e dall'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia anche i consorzi e le societa' consortili previsti dall'art. 31- ter della legge regionale n. 6/1970, come inserito dall'art. 1.