Art. 3.
 
   1.  Le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'art. 2 della
legge regionale n. 6/1970, e i  consorzi  e  le  societa'  consortili
iscritti  all'apposita  sezione  dell'Albo  stesso,  qualora svolgano
attivita' il cui esercizio e' soggetto ad autorizzazioni o licenze di
pubblica sicurezza o a concessioni o autorizzazioni amministrative  o
ad   iscrizioni   ad  albi  e  registri,  possono  beneficiare  delle
agevolazioni disposte dall'Amministrazione regionale e dall'Ente  per
lo  sviluppo  dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia anche per le
spese sostenute per l'avvio dell'attivita' nei tre  mesi  antecedenti
all'iscrizione  all'Albo  a condizione che l'iscrizione avvenga prima
della presentazione della domanda di contributo.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Trieste, 8 agosto 1991
 
                              BIASUTTI