Art. 3. 1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6/1970, e i consorzi e le societa' consortili iscritti all'apposita sezione dell'Albo stesso, qualora svolgano attivita' il cui esercizio e' soggetto ad autorizzazioni o licenze di pubblica sicurezza o a concessioni o autorizzazioni amministrative o ad iscrizioni ad albi e registri, possono beneficiare delle agevolazioni disposte dall'Amministrazione regionale e dall'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia anche per le spese sostenute per l'avvio dell'attivita' nei tre mesi antecedenti all'iscrizione all'Albo a condizione che l'iscrizione avvenga prima della presentazione della domanda di contributo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 8 agosto 1991 BIASUTTI