(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 9 del 24 luglio 1991 IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Prezzi soggetti a concordato 1. L'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 14 e' sostituito dal seguente: "1. Sono soggetti a concordato i seguenti prezzi: a) per alberghi da 1 a 4 stelle: i prezzi giornalieri, minimo e massimo, delle camere a uno e a due letti, senza locale bagno e con locale bagno; b) per residenze turistico alberghiere: i prezzi per settimana, e giornalieri, minimo e massimo, delle unita' abitative, indicati per unita' abitativa in relazione al numero dei posti letto autorizzati in ciascuna; c) per campeggi: i prezzi giornalieri, minimo e massimo, per pernottamenti rispettivamente in tende, caravan, camper e altri mezzi autorizzati, in piazzole con area e senza area di parcheggio, indicanti la quota fissa per la piazzola, ivi compresi gli eventuali allacciamenti idrico e fognario e la quota per ciascuno degli occupati; d) per villaggi turistici: i prezzi giornalieri, minimo e massimo, per pernottamenti in tende, caravan, camper o altro mezzo o manufatto autorizzato, in piazzole con area e senza area di parcheggio, indicati per unita' abitativa in relazione al numero di posti letto in essa autorizzati, ivi compresi gli eventuali allacciamenti idrico e fognario. 2. I prezzi non indicati al primo comma e quelli delle restanti strutture ricettive, sono soggetti all'obbligo della denuncia ai sensi del r.d. 24 ottobre 1935 n. 2049 e successive modificazioni. 3. I prezzi sono comprensivi di tasse e imposte di ogni tipo e natura e possono essere diversificati per alta e bassa stagione. I periodi di alta e bassa stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni degli operatori interessati e possono anche riguardare parte del territorio regionale".