(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 9
                         del 24 luglio 1991
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Prezzi soggetti a concordato
 
   1.  L'articolo  6  della  legge  regionale 6 giugno 1989, n. 14 e'
sostituito dal seguente:
    "1. Sono soggetti a concordato i seguenti prezzi:
      a) per alberghi da 1 a 4 stelle: i prezzi giornalieri, minimo e
massimo, delle camere a uno e a due letti, senza locale bagno  e  con
locale bagno;
      b) per residenze turistico alberghiere: i prezzi per settimana,
e giornalieri, minimo e massimo, delle unita' abitative, indicati per
unita'  abitativa  in relazione al numero dei posti letto autorizzati
in ciascuna;
      c) per campeggi: i prezzi giornalieri, minimo  e  massimo,  per
pernottamenti rispettivamente in tende, caravan, camper e altri mezzi
autorizzati,  in  piazzole  con  area  e  senza  area  di parcheggio,
indicanti la quota fissa per la piazzola, ivi compresi gli  eventuali
allacciamenti  idrico  e  fognario  e  la  quota  per  ciascuno degli
occupati;
      d) per villaggi  turistici:  i  prezzi  giornalieri,  minimo  e
massimo,  per pernottamenti in tende, caravan, camper o altro mezzo o
manufatto  autorizzato,  in  piazzole  con  area  e  senza  area   di
parcheggio,  indicati  per unita' abitativa in relazione al numero di
posti   letto   in  essa  autorizzati,  ivi  compresi  gli  eventuali
allacciamenti idrico e fognario.
   2. I prezzi non indicati al primo comma e  quelli  delle  restanti
strutture  ricettive,  sono  soggetti  all'obbligo  della denuncia ai
sensi del r.d. 24 ottobre 1935 n. 2049 e successive modificazioni.
   3. I prezzi sono comprensivi di tasse e imposte  di  ogni  tipo  e
natura  e  possono  essere diversificati per alta e bassa stagione. I
periodi  di  alta  e  bassa  stagione  sono  stabiliti  dalla  Giunta
regionale,  sentite  le  organizzazioni degli operatori interessati e
possono anche riguardare parte del territorio regionale".