Art. 2.
                    Disposizioni per l'anno 1991
 
   1. Per  l'anno  1991  le  denunce  dei  prezzi  che  si  intendono
praticare  fino  al  30  novembre  1991,  redatte tenendo conto delle
modificazioni apportate con l'articolo 1, sono presentate, in  deroga
a  quanto  disposto  dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 6
giugno 1989, n. 14, ed in luogo della denuncia  ivi  prevista,  entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
   2.  Le  Commissioni  tecniche provinciali esaminano nei successivi
trenta giorni le predette denunce e pervengono a concordare i  prezzi
secondo  le  procedure definite dall'articolo 7, commi 4, 5 e 6 della
legge 6 giugno 1989, n. 14.