Art. 2. Disposizioni per l'anno 1991 1. Per l'anno 1991 le denunce dei prezzi che si intendono praticare fino al 30 novembre 1991, redatte tenendo conto delle modificazioni apportate con l'articolo 1, sono presentate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 14, ed in luogo della denuncia ivi prevista, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Le Commissioni tecniche provinciali esaminano nei successivi trenta giorni le predette denunce e pervengono a concordare i prezzi secondo le procedure definite dall'articolo 7, commi 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1989, n. 14.