Art. 3.
                       Obblighi dei conduttori
 
   1. E' fatto obbligo ai conduttori di alberghi, residenze turistico
alberghiere e villaggi turistici di tenere  in  ogni  camera,  unita'
abitativa,  mezzo  o  manufatto  autorizzato  per il pernottamento un
cartello indicante i prezzi in vigore, vistato dalla Provincia; per i
campeggi tale obbligo e' assolto mediante esposizione nel  locale  di
ricevimento-accettazione  e nei locali di ristoro di apposita tabella
contenente i prezzi di ogni singola piazzola.
   2. I conduttori  dei  predetti  esercizi  ricettivi  sono  inoltre
obbligati a consegnare al viaggiatore, all'atto dell'arrivo, apposito
bollettino  sul  quale dovra' essere indicato il numero della camera,
dell'unita' abitativa o  della  piazzola  ed  i  prezzi  relativi  al
pernottamento ed all'eventuale pensione.