Art. 3. Obblighi dei conduttori 1. E' fatto obbligo ai conduttori di alberghi, residenze turistico alberghiere e villaggi turistici di tenere in ogni camera, unita' abitativa, mezzo o manufatto autorizzato per il pernottamento un cartello indicante i prezzi in vigore, vistato dalla Provincia; per i campeggi tale obbligo e' assolto mediante esposizione nel locale di ricevimento-accettazione e nei locali di ristoro di apposita tabella contenente i prezzi di ogni singola piazzola. 2. I conduttori dei predetti esercizi ricettivi sono inoltre obbligati a consegnare al viaggiatore, all'atto dell'arrivo, apposito bollettino sul quale dovra' essere indicato il numero della camera, dell'unita' abitativa o della piazzola ed i prezzi relativi al pernottamento ed all'eventuale pensione.