Art. 2. S o g g e t t i 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi, a titolo di concorso nelle spese, alle universita' per la terza eta' istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private. 2. Per accedere ai contributi previsti dalla presente legge i soggetti interessati debbono operare nel territorio regionale, essere legalmente costituiti, operare senza fine di lucro ed aver svolto attivita' socio-culturale da almeno un anno.