Art. 2.
                           S o g g e t t i
 
   1. Per il raggiungimento delle  finalita'  di  cui  al  precedente
articolo,  la  Regione concede contributi, a titolo di concorso nelle
spese, alle universita' per la terza eta' istituite  e/o  gestite  da
istituzioni pubbliche o private.
   2.  Per  accedere  ai  contributi  previsti dalla presente legge i
soggetti interessati debbono operare nel territorio regionale, essere
legalmente costituiti, operare senza fine di  lucro  ed  aver  svolto
attivita' socio-culturale da almeno un anno.